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Imposta comunale sugli immobili ICI
quali novita nel 2008

Imposta comunale sugli immobili ICI

Tutti i cittadini che nel 2007 hanno effettuato il versamento dell'Imposta comunale sugli immobili ICI hanno ricevuto da tutte le società di Equitalia i bollettini per il pagamento dell'Ici per il 2008.

Il processo è stato avviato a marzo 2008 per rispettare gli obblighi normativi, in tempo per la prima scadenza di pagamento del 16 giugno.

Non tutti, però, sono tenuti al pagamento.

Il decreto legge 27 maggio 2008 n.93, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008, prevede, all'articolo 1, l'abolizione dell'Ici sull'abitazione principale.

In base al decreto, l' imposta comunale sugli immobili ICI non dovrà essere versata né per la casa dove il contribuente dimora abitualmente, né per i fabbricati considerati come pertinenze (per esempio, garage, cantine e box) dai regolamenti locali anche se sono iscritte distintamente nel catasto, né, infine, per gli altri immobili che il comune ha assimilato all'abitazione principale.

In particolare, per abitazione principale si intende quella adibita a dimora abituale dal contribuente.

A questo proposito, opera la presunzione legale che fa coincidere l'abitazione principale con la residenza anagrafica, ma è possibile dimostrare il contrario.

Inoltre, sono esclusi dal pagamento dall' imposta comunale sugli immobili ICI:

-    la ex casa coniugale assegnata al coniuge separato o divorziato. Il coniuge non assegnatario non deve possedere l'abitazione principale nello stesso comune in cui si trova l'ex casa coniugale;
-    i fabbricati appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
-    gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari (Iacp) e dagli altri enti di edilizia residenziale pubblica.

Il decreto, inoltre, consente ai comuni di includere nell'esenzione anche altri casi, come per esempio i fabbricati concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta o collaterale e/o i fabbricati posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari dopo un ricovero permanente e a condizione che la casa di residenza risulti non locata.

L'Ici si continua a pagare, invece, sulle abitazioni principali che rientrano nelle categorie catastali Al (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli e palazzi di pregio), oltreché, sulle case che non costituiscono abitazione principale.

Per i contribuenti che sono esentati ma hanno già versato l'imposta (per esempio per chi ha utilizzato il modello 730) è prevista la possibilità di richiedere il rimborso dell'intero importo al Comune entro 5 anni dalla data del pagamento.

L’imposta comunale sugli immobili NON SI DEVE PAGARE PER
•    la casa dove il contribuente dimora abitualmente (normalmente c'è una presunzione legale che fa coincidere la prima casa con la residenza anagrafica, salvo prova contraria);
•    le ex case coniugali assegnate ai coniugi separati o divorziati (il coniuge assegnatario non deve possedere l'abitazione principale nello stesso comune in cui si trova l'ex casa coniugale);
•    le pertinenze considerate tali dal regolamento locale (per esempio, garage, box e cantine);
•    i fabbricati delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
•    gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari (lacp);
•    gli altri immobili che il comune ha assimilato all'abitazione principale (per esempio i fabbricati concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta o collaterale e/o i fabbricati posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la casa di residenza risulti non locata).


L’imposta comunale sugli immobili SI DEVE PAGARE PER

•    le prime case che rientrano nelle categorie catastali:

o    Al (abitazioni di tipo signorile)
o    A8 (abitazioni in ville)
o    A9 (castelli e palazzi di pregio);

•    le case che non costituiscono abitazione principale.




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